AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 552, 26 febbraio 1996, n. 83, e 26 aprile 1996, n. 218". I DD.LL. sopracitati, recanti proroga dell'utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996, n. 99 del 29 aprile 1996 e n. 151 del 29 giugno 1996). Il comma 3 dell'art.1 della medesima legge di conversione prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355, e 6 settembre 1996, n. 464". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, i primi due, per decorrenza dei termini costituzionali, l'ultimo, perche' abrogato dall'art. 7 del presente decreto (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 10 luglio 1996, n. 211 del 9 settembre 1996 e n. 263 del 9 novembre 1996). Nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1997 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nel quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono. 2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione conservano efficacia. Salvo che ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte, il giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511, comma 5, del codice di procedura penale. 3. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi, dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorche' e' intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione. 4. La sospensione di cui al comma 3 non puo' comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento e' anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data. 5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.