AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  23  dicembre  1995,  n.
552,  26  febbraio  1996,  n. 83, e 26 aprile 1996, n. 218". I DD.LL.
sopracitati, recanti  proroga  dell'utilizzazione  per  finalita'  di
detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi   comunicati   sono   stati   pubblicati
rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  49
del 28 febbraio 1996, n. 99 del 29 aprile 1996 e n. 151 del 29 giugno
1996).
   Il comma 3 dell'art.1 della medesima legge di conversione  prevede
che:  "Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996,
n. 355, e 6  settembre  1996,  n.  464".  I  DD.LL.  sopracitati,  di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti  in  legge,  i  primi  due,  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali,  l'ultimo,  perche' abrogato dall'art. 7 del presente
decreto   (i   relativi    comunicati    sono    stati    pubblicati,
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  160
del 10 luglio 1996, n. 211 del 9  settembre  1996  e  n.  263  del  9
novembre 1996).
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 30 gennaio 1997 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Art. 1.
  1.  Quando  venga  accolta  la  dichiarazione  di  astensione  o di
ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni
di incompatibilita' stabilite dall'articolo 34, comma 2,  del  codice
di  procedura  penale in procedimenti nel quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' gia' stata  dichiarata  l'apertura
del  dibattimento,  si  applicano le disposizioni di cui ai commi che
seguono.
  2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la
dichiarazione di astensione o di  ricusazione  conservano  efficacia.
Salvo  che  ritenga  necessario  rinnovarli  in  tutto o in parte, il
giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura,
ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511, comma  5,  del
codice di procedura penale.
  3.  I  termini  previsti  dall'articolo 303, comma 1, del codice di
procedura penale sono  sospesi,  dalla  data  del  provvedimento  che
accoglie  la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in
cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo  stato  in
cui   si   trovava  allorche'  e'  intervenuta  la  dichiarazione  di
astensione o di ricusazione.
  4. La sospensione di cui al comma 3 non puo' comunque  superare  il
termine  di  novanta  giorni, se si tratta di procedimento per taluno
dei delitti indicati nell'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di
procedura  penale,  ovvero  il termine di sessanta giorni negli altri
casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la
dichiarazione  di  astensione  o  di  ricusazione,  ovvero,   se   il
provvedimento  e'  anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente decreto, da quest'ultima data.
  5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice  di  procedura  penale,  salvo che per il limite relativo alla
durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene  conto  del
periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.